Fondazione Marisa Bellisario

TUTELE PER GENITORI LAVORATORI: IL BILANCIO DOPO UN ANNO DI COVID

di Serena Santagata*

A distanza di un anno da quando il Covid-19 ha stravolto i sistemi sociali di tutto il mondo, appare chiaro che la pandemia non sta mettendo a dura prova solo il tessuto economico, ma anche gli equilibri delle famiglie.

Le politiche di contenimento della diffusione epidemiologica, basate sulla chiusura delle attività e delle scuole, hanno infatti portato i nuclei familiari a riorganizzare la propria routine, destabilizzando i genitori lavoratori, specie le donne, maggiormente coinvolte negli impegni familiari.

Sul punto, recentemente, il Governo ha emanato il decreto legge del 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, con efficacia retroattiva e fino al 30 giugno 2021.2327

Una prima possibilità è il ricorso allo smart working: il genitore di figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all’altro, può svolgere la prestazione di lavoro subordinato in modalità agile, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell’attività didattica in presenza, alla durata dell’infezione del figlio, nonché della quarantena disposta dalla ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Tuttavia, se il figlio convivente è minore di 14 anni e la prestazione lavorativa non può essere svolta in smart working, il decreto sancisce la possibilità di congedo dal lavoro con indennità pari al 50% della retribuzione, sempre per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell’attività didattica in presenza, alla durata dell’infezione o della quarantena del figlio (opzione riconosciuta anche ai genitori con figli affetti da disabilità grave in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza o chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale). Le relative modalità di richiesta sono specificate dall’INPS con la circolare n. 63 del 14 aprile 2021.

Diversamente, in caso di figli con età fra 14 e 16 anni, , qualora la prestazione lavorativa non sia eseguibile in smart working, uno dei genitori ha diritto di astenersi dal lavoro ma senza corresponsione di retribuzione, indennità o riconoscimento di contribuzione figurativa, fermo restando la tutela del divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Da ultimo, il decreto stabilisce altresì che per i figli minori di 14 anni, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, gli autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico, del settore sanitario, possano richiedere bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting e servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo di 100 euro settimanali, per far fronte alle medesime situazioni per cui sono ammessi smart working e congedo (le istruzioni sono descritte nella circolare INPS n. 58 del 14 aprile 2021.

 

*Hr Manager

9 commenti su “TUTELE PER GENITORI LAVORATORI: IL BILANCIO DOPO UN ANNO DI COVID”

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