Fondazione Marisa Bellisario

REGOLAMENTO
DELL’ARCHIVIO
STORICO

Con il presente Regolamento dell’Archivio Storico la Fondazione Marisa Bellisario depositaria e proprietaria del patrimonio archivistico presso la propria sede conservato, vuole proporre uno strumento in grado di veicolare, valorizzare e gestire la consultazione della propria documentazione. Il Regolamento si struttura in due parti divise in articoli. La prima parte relativa alla struttura e alla gestione dell’archivio illustra gli scopi che si intendono raggiungere e le azioni messe in atto per tali finalità. La seconda parte disciplina invece i modi di accesso e di consultazione del patrimonio archivistico illustrando anche i servizi offerti dal’Archivio.

Parte 1

Articolo 1 Costituzione

L’Archivio storico della Fondazione Marisa Bellisario è costituito al momento dai fondi archivistici dell’Associazione politico culturale Buongiorno primavera, dell’Associazione Garofano Rosa, della Fondazione Marisa Bellisario e del fondo archivistico di Marisa Bellisario. Il patrimonio archivistico comprende inoltre documenti audiovisivi, fotografici, elettronici, multimediali e iconografici relativi alla Fondazione Marisa Bellisario e a Marisa Bellisario. Il patrimonio archivistico è a disposizione della consultazione secondo le modalità formulate nella seconda parte del presente regolamento.

Articolo 2 Natura giuridica

L’archivio della Fondazione Marisa Bellisario è un archivio privato dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica del Lazio con decreto del 4 marzo 2009.

Articolo 3 Struttura e gestione

L’Archivio storico conserva e valorizza i fondi archivistici prodotti dalla Fondazione Marisa Bellisario e dalle precedenti associazioni in essa confluite (Associazione politico culturale Buongiorno primavera, Garofano Rosa) e il fondo archivistico Marisa Bellisario composto da materiale originale e in copia e costituito a partire dal 2008 grazie al sostegno e alla collaborazione dell’Archivio storico Telecom Italia, della Fondazione Telecom Italia, dell’Archivio storico Olivetti. Tutti i fondi costituiscono un patrimonio unitario organizzato nel rispetto del principio di provenienza e del vincolo archivistico delle carte. L’Archivio storico attua una serie di azioni e di iniziative volte all’ampliamento, alla tutela e alla valorizzazione dei fondi archivistici in proprio possesso.

1. L’Archivio storico cura la conservazione, la sicurezza, l’ordinamento e l’inventariazione con strumenti elettronici del materiale archivistico in proprio possesso.
2. L’Archivio storico si adopera per l’acquisizione di materiale documentario appartenente ad archivi privati prodotti da personalità legate all’attività della Fondazione. Le operazioni di acquisizione si rivolgono anche a testimonianze orali, multimediali e a materiale iconografico che rivesta interesse per la Fondazione e gli scopi da essa perseguiti.
3. L’Archivio storico si occupa del riordino e dell’inventariazione con strumenti elettronici del materiale archivistico secondo gli standard internazionali (ISAD, ISAAR).
4. L’Archivio storico presta servizi di consulenza ad utenti che vogliano consultare i fondi archivistici o che vogliano approfondire la storia della Fondazione e di Marisa Bellisario.
5. L’Archivio storico vigila sulla corretta modalità di consultazione del materiale da parte degli utenti nel rispetto delle Regolamento per l’accesso e la consultazione dei fondi archivistici.
6. L’Archivio storico promuove iniziative di ricerca e di studio rivolte ad utenti esterni sui temi relativi alle attività promosse e realizzate dalla Fondazione Marisa Bellisario, a Marisa Bellisario, alla storia dell’eccellenza femminile italiana e alle sue Protagoniste.
7. L’Archivio storico cura le relazioni con altri Istituti, associazioni, Fondazioni nazionali ed internazionale per la promozione di iniziative culturali e storiche relative al proprio ambito.
8. L’Archivio storico cura pubblicazioni volte alla conoscenza del proprio patrimonio archivistico, alla conoscenza della storia della Fondazione Marisa Bellisario, all’approfondimento di tematiche storiche relative alla propria sfera di interessi.

Articolo 4 Coordinamento

L’Archivio storico vigila sul corretto trasferimento del materiale documentario posto sotto la propria responsabilità. Tale vigilanza si attua attraverso la sorveglianza sulla tenuta, sulla conservazione e sull’ordinamento degli archivi correnti, sul controllo delle operazioni di versamento dall’archivio corrente a quello di deposito, e da quello di deposito all’Archivio storico. Di prossima elaborazione è un massimario di conservazione e scarto relativo alla documentazione prodotta dalla Fondazione in grado di provvedere anche alla periodica distruzione di parte di essa.

Parte 2

Articolo 1 Accesso All’Archivio

L’Archivio storico offre l’accesso alla consultazione del proprio patrimonio documentario secondo la normativa vigente. L’accesso all’Archivio è libero ma esso è consentito solo previo appuntamento (v. Modalità di accesso). L’accesso alle fonti è veicolato delle norme previste dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali per scopi storici formulato dal Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento n. 8/P del 14 marzo 2001, artt. 1 e 5 e futuri aggiornamenti e variazioni).

Articolo 2 Modalità di accesso

L’accesso alla consultazione dell’Archivio storico e alla Sala di studio è consentito previo appuntamento e negli orari indicati (v. Orari). Per accedere inoltre l’utente è tenuto a compilare il Modulo di accesso all’archivio storico redatto dalla Fondazione. Nel modulo andranno indicati nome e cognome, indirizzi e recapiti, eventuali Istituti, Associazioni ed enti per cui si svolge la ricerca, oggetto e finalità della ricerca. Previa autorizzazione del Presidente della Fondazione o del Direttore della Fondazione l’utente avrà libero accesso ai mezzi di corredo cartacei e informatici utilizzati per effettuare la ricerca nei fondi archivistici nonché la libera consulenza del responsabile dell’Archivio storico che aiuterà l’eventuale ricercatore. (Modulo di accesso all’Archivio storico).

Articolo 3 Consultazione

La documentazione individuata e valutata di interesse ai fini della ricerca va richiesta direttamente al personale dell’archivio attraverso la compilazione di un apposito Modulo di richiesta fornito e redatto dalla Fondazione. L’utente può effettuare sino a tre richieste contemporaneamente. Successivamente una volta restituite al responsabile dell’archivio le tre unità richieste potrà effettuare ulteriori richieste compilando un nuovo Modulo di richiesta. E’ divieto assoluto per l’utente prelevare personalmente i documenti dai locali di deposito. Le unità documentarie richieste sino ad un massimo di tre possono inoltre essere tenute in deposito presso l’archivio per una durata massima di 30 giorni. Le unità archivistiche sono tutte consultabili previo il rispetto delle condizioni sinora indicate ad esclusione di quelle considerate riservate dalla Presidenza e Dirigenza della Fondazione stessa per i quali si applicano i limiti cronologici previsti dalle norme vigenti per la consultazione degli Archivi di Stato. Il Modulo contempla anche l’indicazione di eventuali richieste di riproduzione delle Unità documentarie. (Modulo di richiesta)

Articolo 4 Norme di comportamento per la consultazione

I documenti richiesti in consultazione vanno trattati con il massimo riguardo. L’utente non deve alterare in alcun modo l’ordine delle unità documentarie consultate, apporre segni o appunti sulle stesse o appoggiare fogli o altre materiale sui documenti. Non è consentito in alcun modo la fuoriuscita delle unità documentarie dai locali dell’archivio nonché il loro prestito. Nella sala di studio è consentito l’uso di personal computer e di attrezzature di proprietà dell’utente.

Articolo 5 Servizi di riproduzione

L’utente può richiedere ove necessario ai fini della ricerca la riproduzione dei documenti mediante fotocopia, scansione elettronica o stampa dei documenti. Tale richiesta si esplica attraverso la compilazione della parte relativa a tali operazioni presente nel Modulo di richiesta ove devono essere indicate le carte di interesse, il numero di copie e la modalità di riproduzione (cartacea o digitale). La Fondazione si riserva il diritto di negare l’autorizzazione alla riproduzione per particolari tipi di documenti. La riproduzione con fotocamera o altri strumenti digitali realizzata con mezzi propri dell’utente va concordata con il responsabile dell’Archivio. I costi relativi alla riproduzione delle unità documentarie sono rimessi a carico dell’utente.

Articolo 6 Pubblicazione e utilizzo della documentazione dell’Archivio

L’utente è tenuto a utilizzare il materiale riprodotto solo per le finalità della ricerca indicata a momento dell’accesso all’Archivio. La pubblicazione parziale o integrale dei documenti deve essere concordata con il Presidente o con il Direttore della Fondazione e comunicata a quest’ultimi. L’utilizzazione non autorizzata della documentazione conservata dall’Archivio della Fondazione è perseguibile a termine di legge. L’utente è altresì tenuto ad inviare alla Fondazione copia dell’eventuale pubblicazione in cui sia stato utilizzato o anche citato del materiale archivistico conservato dalla Fondazione. La citazione dei documenti utilizzati deve essere corredato dall’esplicito riferimento al fondo archivistico di appartenenza.

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