Fondazione Marisa Bellisario

IL FILO ROSSO DELLE LEGGI CONTRO LA VIOLENZA

di Simonetta Matone*

Doveroso è il riferimento al capovolgimento epocale che c’è stato nel passaggio dalla violenza carnale, reato contro la morale a violenza sessuale, reato contro la persona, all’inizio del governo Berlusconi. A seguire tutte le norme di civiltà a favore delle donne sono nate da governi di centrodestra: mi riferisco alla violenza sessuale, alle aggravanti della violenza sessuale, all’istituzione del Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, alla legge sulla pedopornografia, alla legge sulla prostituzione minorile, alle ennesime aggravanti che fece Alfano della violenza sessuale, al “Codice Rosso” e al suo rafforzamento, al dl Roccella. C’è un filo rosso che unisce tutte queste leggi che sono baluardo di civiltà e di parità tra uomo e donna.

Quindi, il quadro normativo di riferimento è questo. Dopodiché dobbiamo affrontare il tema della parità di genere dal punto di vista sociale e culturale. Che cos’è che nella nostra società non funziona? È purtroppo ancora lo schema di famiglia patriarcale, fortemente incrinato dalla crisi del maschio. Nel nostro universo sociale, infatti, le donne di questo secolo e di quello precedente si sono riposizionate trovando un loro collocamento, i maschi viceversa sono rimasti fuori da questa partita. L’aumento esponenziale degli uxoricidi e dei femminicidi è dovuto proprio a questa crisi del ruolo maschile e all’incapacità di accettare la parità uomo -donna. La responsabilità di tutto questo, però, grava anche sulle donne italiane perché il prototipo di maschio italico è frutto di una madre italica che ha dato un pessimo esempio e una pessima educazione.

Di grande rilevanza è stata ultimamente l’approvazione del “Codice Rosso” rafforzato, grazie al quale sono state potenziate le misure antiviolenza. La misura servirà a velocizzare le indagini e a rendere più stretti i termini di operatività del Codice Rosso: il procuratore della Repubblica, in quanto titolare esclusivo dell’azione penale, può revocare con provvedimento motivato l’assegnazione del procedimento al magistrato designato per le indagini che non ha rispettato il termine dei tre giorni per l’acquisizione di informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato la denuncia o la querela. Il pm ha a sua volta tre giorni di tempo per presentare osservazioni al procuratore riguardo la sua scelta. In più il procuratore generale presso la Corte d’Appello deve acquisire dalle procure ogni tre mesi una relazione sul rispetto del termine dei tre giorni per l’ascolto della vittima. E deve a sua volta inviare una relazione semestrale al procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il tutto servirà a monitorare il rispetto della norma su tutto il territorio. Con le nuove norme si allungano i tempi per sporgere denuncia. La vittima adesso ha dodici mesi per farlo, non più sei come prima. Viene anche modificata la sostanza della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: ora il giudice può predisporre nei confronti dell’indagato il ricorso al braccialetto elettronico per controllarne gli spostamenti. Dopo l’entrata in vigore, le misure di prevenzione sono applicabili anche nei confronti del reato di maltrattamenti nei confronti del coniuge o del convivente.

*Deputata della Repubblica

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