Di Florinda Scicolone*
Il 1 luglio 2021 è stata scritta una pagina inquietante per la tutela dei diritti umani delle donne in Turchia in quanto, essendo stato respinto il ricorso presentato dalle forze di opposizione, è entrato in vigore il decreto firmato dal Presidente turco Erdogan che ha stabilito il recesso dalla ratifica della Convenzione di Istanbul.
Paradossale se si pensa che il 12 Marzo 2012 la Turchia era stato il primo Paese firmatario a ratificare.
La Convenzione di Istanbul è un Trattato di Diritto Internazionale sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica emanato dal Consiglio d’Europa nel 2011, siglato da 45 Stati.
Convenzione caratterizzata da un assioma giuridico importante, essendo il primo atto internazionale europeo che definisce all’art 3 “la violenza nei confronti delle donne” come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne.
Al centro della Convenzione di Istanbul vi è quindi la difesa dei diritti umani e delle discriminazioni delle donne. Infatti, i 45 Paesi firmatari si sono impegnati a prevenire all’interno degli Stati le forme di violenza sulle donne, attraverso emanazione di leggi, se non già esistenti nei codici penali nazionali, aventi per oggetto i delitti di violenza psicologica, di atti persecutori (stalking), di violenza fisica, di violenza sessuale, di molestie sessuali, del c.d. matrimonio forzato, dell’ infibulazione, dell’aborto forzato.
Pertanto, la scelta della Turchia è un atto che fa temere per i diritti umani delle donne perché, in questi ultimi cinque anni i dati pubblicati indicano che, sia pure in vigenza della Convenzione, si è consumato nel Paese quasi un femminicidio al giorno. Da questo momento in poi la situazione potrebbe quindi rendersi ancor più pericolosa.
L’atto compiuto dallo Stato turco inoltre accende anche una riflessione giuridica sulla natura dei trattati. Perché quello che è successo in Turchia potrebbe accadere, a questo punto, in qualsiasi momento, in ogni altro Stato, che improvvisamente può decidere di recedere dopo aver ratificato.
A mio avviso, per evitare che questo precedente storico chiaramente lesivo dei diritti umani possa ripetersi in altri Stati, bisognerebbe interrogarsi su quali strumenti di diritto internazionale in Europa possono essere invocati al fine di impedire che uno Stato receda da una ratifica dal momento che la regola generale dei trattati prevista nella Convenzione di Vienna stabilisce che lo Stato che ratifica ne rimane vincolato.
*Giurista d’Impresa
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