Fondazione Marisa Bellisario

QUOTE DI GENERE ANCHE PER GLI AVVOCATI

Quando a dimettersi dall’Ordine forense è una consigliera, deve subentrarle un’altra donna, anche se il primo dei non eletti è un uomo. E ciò benché il regolamento previsto dal nuovo statuto dell’avvocatura non sia stato ancora approvato ma sia solo approdato in Parlamento, all’esame delle commissioni competenti. La legge previgente non si può applicare perché nel 1944 non erano previste le quote rosa: l’equilibrio fra i generi, invece, è un principio costituzionale e dunque bisogna applicare i principi affermati dalla legge 247/12, nonostante la norma secondaria stia completando il suo iter. Lo stabilisce il Tar Lazio con la sentenza 8681/14, pubblicata dalla terza sezione.
Vince la sua battaglia l’avvocatessa romana dopo che la collega ha gettato la spugna abbandonando l’organo rappresentativo. «Irragionevole l’interpretazione dell’articolo 28, comma 6, della riforma forense sostenuta dall’Ordine degli avvocati (e dal controinteressato), secondo cui l’unica disposizione normativa dovrebbe essere scissa in due parti: la parte contenuta nel primo capoverso, sul subentro del primo dei non eletti in caso di dimissioni di un consigliere, sarebbe suscettibile d’immediata applicazione, mentre dovrebbe aspettare il regolamento attuativo la seconda parte, relativa al rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi. La riforma forense prevede che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La vecchia normativa disponeva le elezioni suppletive per le dimissioni rassegnate nel corso del mandato. Ma va disapplicata per un evidente contrasto con la novella, che afferma la parità dei sessi come principio fondamentale. Fra le due norme astrattamente applicabili si configura un’incompatibilità: mentre il sistema di elezione (e, di conseguenza, anche di sostituzione) dei consiglieri è sostanzialmente “neutro” rispetto ai generi nel disegno normativo del 1944, il meccanismo deve comunque essere orientato a rispettare l’equilibrio nel sistema voluto dal legislatore del 2012 (Tar Lazio 7632/14). Sono allora le norme sulle quote rosa, secondo i giudici, che devono ritenersi di immediata applicazione, nelle more del via libera al regolamento. Spese compensate per la novità della questione.

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