di Carla Dehò*
Il Decreto Legislativo 62/2024 rappresenta il pilastro della riforma della disabilità in Italia, introducendo un approccio bio-psico-sociale coerente con la Convenzione ONU e fondato su autodeterminazione, partecipazione e pari opportunità.
La disabilità non è più definita in base alla menomazione, ma ruota intorno alla persona come individuo che esprime volontà, bisogni, necessità e che progetta la propria vita e intende rimuovere gli ostacoli e attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà, dei diritti civili e sociali nei diversi contesti di vita, liberamente scelti.
Le norme contenute nel decreto intendono assicurare l’accesso pieno e concreto al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni.
Ciò avviene anche attraverso l’accomodamento ragionevole e la definizione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, fondato sui principi di autodeterminazione e di non discriminazione.
L’intento è quello di razionalizzare tutto ciò che ruota intorno alle persone le cui condizioni iniziali, ovvero acquisite nel corso del ciclo di vita, impediscono lo sviluppo della loro persona e, conseguentemente, il raggiungimento della massima autonomia.
Le innovazioni principali
La riforma si fonda su alcuni assi portanti:
- una nuova definizione di persona con disabilità, centrata sui bisogni di sostegno;
- l’unificazione delle procedure di accertamento attraverso la valutazione di base (affidata all’INPS);
- la valutazione multidimensionale per la costruzione del progetto di vita individuale;
- il rafforzamento dell’accomodamento ragionevole.
Attuazione e criticità
Dal 1° gennaio 2025 è in corso la prima fase di sperimentazione in nove province; dal 30 settembre 2025 una seconda fase ha coinvolto ulteriori territori, con estensione progressiva prevista fino al 2026 e piena entrata a regime posticipata al 2027.
Il sistema impatta simultaneamente su:
- organizzazione sanitaria;
- servizi sociali territoriali;
- inclusione scolastica;
- mercato del lavoro.
Si tratta di una riforma di sistema complessa, che richiede sia l’adeguamento normativo sia un investimento significativo in termini di integrazione istituzionale e operativa.
Permangono tuttavia criticità rilevanti, tra cui:
- il mancato coordinamento con la legge 68/1999 sul collocamento mirato;
- il rischio di duplicazioni valutative;
- il limitato coinvolgimento delle parti sociali e dei datori di lavoro;
- l’applicazione uniforme della normativa su tutto il territorio nazionale e il coordinamento con le normative locali già in essere;
- la limitata diffusione di buone prassi in ambito di inclusione lavorativa
Il nodo di genere: donne con disabilità tra invisibilità e discriminazioni multiple
L’impianto del decreto è universalistico e non introduce un esplicito approccio di genere. Tuttavia, l’esperienza concreta e il confronto europeo mostrano come le donne con disabilità affrontino ostacoli specifici e stratificati.
Secondo l’European Disability Forum, circa 60 milioni di donne e ragazze con disabilità che vivono nell’Unione europea sono esposte a forme di discriminazione multipla e intersezionale in tutti gli ambiti della vita. Il contesto italiano conferma questa tendenza: secondo i dati ISTAT, solo il 32,5% delle persone con gravi limitazioni risulta occupato, contro il 62% della popolazione generale — un divario che, incrociato con la già bassa occupazione femminile (53,3%), lascia le donne con disabilità tra le categorie più escluse dal mercato del lavoro.
Tra le principali criticità:
- minore partecipazione al mercato del lavoro;
- maggiore esposizione a violenza e abusi;
- stereotipi persistenti e invisibilità sociale;
- difficoltà di accesso ai servizi e percorsi di autonomia, soprattutto nei contesti territoriali più fragili.
Una riforma da completare
Perché la riforma possa produrre un impatto reale, sarà necessario:
- integrare il tema della disabilità con le politiche di parità di genere;
- rafforzare l’accesso al lavoro delle donne con disabilità;
- promuovere un approccio intersezionale nei processi di valutazione e progettazione;
- coinvolgere attivamente imprese e rappresentanze sociali;
- collegare le politiche nazionali alle linee di indirizzo europee.
La portata innovativa del d.lgs. 62/2024 è significativa sul piano dei principi.
Tuttavia, come dimostra il dibattito europeo, l’inclusione reale passa dalla capacità di riconoscere e affrontare le disuguaglianze multiple.
In questa prospettiva, la dimensione di genere non può restare implicita: deve diventare una leva esplicita di progettazione delle politiche pubbliche.
*Avvocato
