Fondazione Marisa Bellisario

PERCHÉ IL SÌ AL REFERENDUM

di Stefano Ceccanti*

Ringrazio la vostra bella Fondazione per avermi chiesto questo intervento.

Il punto di partenza rispetto ai processi reali non può non essere il cosiddetto processo mediatico, ossia di quelle prime fasi in cui troppo spesso, anche per un rapporto distorto tra sistema giudiziario e media, l’indagato passa per colpevole, è spesso sottoposto a carcerazione preventiva in modo che si rivelerà poi spesso non motivato o è rinviato troppo facilmente a processo. Quando poi alla fine viene assolto non se ne accorge quasi nessuno. Ritengo che questo abbia a che fare con la scelta di un unico Csm che mette oggi insieme accusatori e giudici e che gestisce le sanzioni disciplinari in modo non efficace, mentre la divisione in due del Csm e la creazione di una Corte disciplinare previsti dalla riforma creerebbero un sistema capace di arginare questi fenomeni.

Quanto poi al punto di partenza per un giudizio credo si debba iniziare dalla settima Disposizione transitoria della Costituzione, la quale così recita: “Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente”. Per evitare vuoti, i Costituenti congelavano sul momento le norme vigenti, che prevedevano il processore inquisitorio e l’unicità delle carriere, ma ne rilevavano la contraddizione profonda coi principi che avevano sancito nella Prima Parte, a partire dalla presunzione di non colpevolezza.

Si sarebbe dovuto attendere quindi il nuovo Codice Vassalli del 1989 e la riforma dell’articolo 111 della Costituzione nel 1999 con l’introduzione del cosiddetto giusto processo, ossia con la definizione secondo cui “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”. A me sembra che anche il testo sottoposto a referendum costituisca un altro tassello complessivamente coerente di questa dinamica.

Non basta infatti quanto deciso con la riforma Cartabia. Se si separano le funzioni, limitando rigidamente il passaggio dal ruolo di chi accusa al ruolo di chi giudica e viceversa, perché poi mantenere un unico Csm che gestisce le carriere di entrambi, in cui gli uni incidono sugli altri?

Come valutare poi la Corte disciplinare? L’idea di una Corte autonoma di questo tipo a cui devolvere tale competenza nella consapevolezza che i meccanismi classici non funzionano era già stata proposta dall’autorevolissima Commissione Paladin del 1991 e figurava ancora nel programma elettorale del Pd del 2022.

Che dire poi del sorteggio? Nella legislatura intermedia tra le due esperienze parlamentari, 2013-2018, ho avuto l’onore di essere nominato dal Ministro Orlando componente di una Commissione sulla riforma elettorale del Csm dove ho rilanciato la proposta, già presentata come senatore e su cui si era espresso con favore lo stesso Orlando, di un’elezione dei componenti togati del Csm sulla base di collegi uninominali, ossia su base di scelta di persone, sganciata almeno in parte da logiche correntizie. Tale proposta fu però contrastata e bocciata dai magistrati proprio perché metteva in discussione le correnti. C’è quindi da stupirsi se rifiutate per tempo soluzioni ragionevoli si sia andati dopo verso la soluzione più drastica del sorteggio? Meno convincente dei collegi uninominali, ma comunque, pur nella sua rozzezza, migliorativa dello status quo affidato alle correnti. E nel referendum si vota appunto tra sorteggio e status quo.

La vittoria del Sì va vista come tappa di un percorso evolutivo, ormai lungo nel passato, e destinato a continuare, in cui il tentativo di correggere il cattivo funzionamento del sistema vigente può passare anche da fasi sperimentali, in cui va collocata anche la soluzione del sorteggio.

Lo scarto che segnalava la settima disposizione transitoria tra i principi della Costituzione e l’ordinamento giudiziario vigente non è stato integralmente eliminato e ciò suppone anche un ulteriore passaggio di riforma costituzionale nella sua parte organizzativa.

*Professore ordinario di diritto pubblico comparato Roma La Sapienza

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