Fondazione Marisa Bellisario

NUOVO ORGANISMO DI PARITÀ: IL NOSTRO CONTRIBUTO ALLA RIFLESSIONE

Se n’è parlato poco e forse male sui grandi organi di stampa nonostante si tratti di un passaggio fondamentale in materia di parità. In queste settimane, infatti, Governo e Parlamento sono stati impegnati nel compito non facile di dare attuazione a due Direttive europee, la 1499 e la 1500 del 2024, che impongono la presenza nei Paesi membri di autorità indipendenti che contrastino le discriminazioni in diversi ambiti della vita delle persone e promuovano le pari opportunità. Il risultato del lavoro fin qui fatto è l’atto del Governo n. 382, uno schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso febbraio e che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2027.

Facciamo un passo indietro, per fare chiarezza. Nel 2024 l’Unione europea ha adottato due Direttive che stabiliscono norme giuridicamente vincolanti per il mandato, l’indipendenza, le risorse, i poteri e l’accessibilità degli organismi per la parità in tutta l’Unione. In sostanza, si impone agli Stati membri di rivedere e modificare i propri quadri giuridici nazionali per garantire l’efficacia degli organismi nazionali per la parità, con un termine di recepimento fissato per il giugno 2026. L’intenzione è rafforzare il futuro dell’uguaglianza in Europa e armonizzare la protezione e promozione della parità in tutti i Paesi, stabilendo requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità, migliorandone l’efficacia e garantendone l’indipendenza.

La necessità di un riordino era evidente da decenni. Io stessa nel lontano 2008 presentavo una proposta di legge per l’istituzione di un’Authority indipendente, poi caduta nel dimenticatoio per mancanza di coperture finanziarie. Dopo tanti anni, su sollecitazione vincolante dell’Europa, l’Italia si vede costretta a tornare a quella mia idea iniziale. Un’occasione importante per consolidare un sistema di protezione più efficace, accessibile e coerente con gli standard europei.

Le innovazioni che introduce riguardano il rafforzamento dell’indipendenza istituzionale: l’Organismo nazionale di parità sarà un’autorità indipendente, dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, contabile e finanziaria. Un organismo unico che consentirà maggiore integrazione e coordinamento delle competenze oggi distribuite tra diversi enti istituzionali, e con più poteri operativi. Sul piano operativo, potrà fornire consulenza e assistenza alle vittime di discriminazione, anche in sede giudiziaria; promuovere azioni giudiziarie; richiedere informazioni e documentazione a soggetti pubblici e privati; svolgere indagini su pratiche discriminatorie; formulare raccomandazioni e pareri su proposte normative e politiche pubbliche. Nelle intenzioni e ambizioni, si tratta del passaggio da un modello prevalentemente promozionale a un modello con poteri rafforzati, investigativi e di enforcement, con possibili impatti anche in ambito civilistico, amministrativo e lavoristico.

Detto questo, e leggendo attentamente lo schema di decreto, emergono però alcune perplessità: punti critici che vanno affrontati e risolti con il contributo della politica certamente ma anche delle organizzazioni della società civile, delle parti sociali e di tutti i soggetti impegnati nella promozione delle pari opportunità e nella lotta alle discriminazioni.

Innanzitutto, mi chiedo se può essere efficace ed efficiente un organismo che concentra funzioni molto ampie su ambiti estremamente eterogenei che vanno dalla parità di trattamento in materia di occupazione alla sicurezza sociale e all’accesso a beni e servizi. E poi, si può pensare che una struttura organizzativa che a regime avrà poco più di 30 unità di personale e risorse per poco più di 7 milioni l’anno sia in grado di sostituire l’attuale rete composta dall’UNAR (l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei ministri), dalla Consigliera nazionale di parità e da più di 120 consigliere e consiglieri territoriali (che verranno gradualmente smantellati)?

Esiste dunque un tema di sovraccarico organizzativo ma anche di copertura delle istanze territoriali che potrebbe far nascere nuove disomogeneità. Lo schema infatti prevede la mera possibilità – condizionata alla disponibilità delle risorse – di costituire “sezioni” operanti a livello territoriale, sotto il coordinamento dell’Organismo stesso. Una falla che apre il fianco a disuguaglianze territoriali e al venire meno di strumenti di protezione proprio in quelle aree del Paese dove il bisogno è maggiore. Si può e si deve assicurare un presidio centralizzato, garantire l’efficacia ed efficienza del funzionamento della rete territoriale ma non è possibile fare un passo indietro e cancellare i presidi di prossimità per le persone che subiscono discriminazioni. Così come è necessario prevedere risorse finanziarie adeguate e stabili, personale qualificato e supporto tecnico, statistico e di monitoraggio indispensabili per l’analisi dei fenomeni discriminatori e per la valutazione di politiche in materia di parità.

Ma esiste anche un tema di reale efficacia e indipendenza, sui cui l’Ue insiste molto nelle Direttive. L’efficacia di un organismo che non può esprimere pareri e raccomandazioni vincolanti e non è dotato di poteri sanzionatori è fortemente a rischio di irrilevanza. Per questo, la Commissione ha previsto una serie di formule in grado di attribuire all’Authority una qualche potenzialità di incidere. Tra queste, la cooperazione con altre istituzioni e la creazione da parte degli Stati membri di procedure di consultazione che diano la possibilità all’organismo di elaborare e pubblicare raccomandazioni nonché l’istituzione di obblighi di riscontro. Previsioni che lo schema tende a “sfumare”. In materia di consultazioni, si legge, l’organismo di parità “garantisce il proprio ausilio al Parlamento, al Governo e ad altre autorità pubbliche nelle materie di competenza richiamate dalla direttiva 2024/149, formulando su richiesta, raccomandazioni non vincolanti con facoltà di pubblicarle e di richiedere il monitoraggio dei relativi esiti”.

Anche sul fronte dello svolgimento degli accertamenti, si parla di “facoltà” di richiedere a enti persone o imprese informazioni o documenti utili ai fini dell’espletamento dei compiti dell’organismo. Al contrario, nelle Direttive, di parla di “diritti effettivi di accesso alle informazioni e ai documenti”. Un altro punto debole che rischia di inficiare e indebolire il ruolo del nuovo organismo.

L’indipendenza, infine. Lo schema di decreto prevede che la procedura di nomina dei vertici sia trasparente e avvenga tramite determinazione d’intesa tra i presidenti delle due camere. L’auspicio è che questa selezione possa essere aperta e competitiva, per esempio tramite una procedura a evidenza pubblica, in grado di far emergere le migliori competenze. E vanno previsti espliciti criteri di equilibrio di genere nella sua composizione. Considerate le funzioni del nuovo organismo, una congrua rappresentanza femminile rappresenta un requisito e mio parere fondamentale.

La Fondazione Marisa Bellisario è come sempre a disposizione delle Commissioni parlamentari per dare il proprio contributo al perfezionamento di uno strumento che può farci fare un passo avanti in termini di cultura e prassi delle pari opportunità o catapultarci indietro. Il nostro monitoraggio e la nostra azione propositiva restano un punto fermo su cui non intendiamo arretrare.

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