Fondazione Marisa Bellisario

SEPARAZIONE DELLA MAGISTRATURA: UNA SOLUZIONE AVVENTATA E AVVENTUROSA

di Giuseppe Santalucia*

1.La formula “separazione delle carriere” ha un consistente grado di vaghezza. Essa, infatti, può essere realizzata in diverse modalità. Si tratta in buona sostanza di un contenitore che si presta a essere riempito da contenuti normativi tra loro distanti. Se lo sguardo viene rivolto alle funzioni del giudicare e dell’accusare può a buon diritto dirsi che la separazione è già netta.

Il legislatore ordinario si è fatto carico da molti anni di distinguere nettamente le funzioni e il pubblico ministero oggi è una parte che può avanzare richieste al giudice ma che in nulla partecipa dei poteri decisori propri del giudice.

Anche sotto il profilo delle carriere, ossia della disciplina delle professioni, la distinzione è una realtà non controvertibile.

Il magistrato, già oggi per l’effetto di riforme legislative che si sono succedute nel tempo, opera entro una soltanto delle due grandi ripartizioni funzionali; la sua carriera si svolge per intero, con una sola eccezione di cui si hanno sporadiche concretizzazioni, in un unico ambito funzionale.

2.Si obietta che quanto descritto si inscrive nel concetto di separazione funzionale, che è altro dalla separazione delle carriere e che alla separazione delle carriere occorre comunque giungere. È però da dimostrare che questa distinzione, separazione delle funzioni – separazione delle carriere, abbia un qualche pregio e che debba condurre alla frantumazione della magistratura in due corpi separati con due diversi Consigli superiori.

Non sta scritto da nessuna parte che una separazione delle carriere debba comportare lo stravolgimento dell’organo, il Consiglio superiore, a cui la Costituzione ha affidato la tutela dell’autonomia e della indipendenza della magistratura tutta.

Certo è che la Corte costituzionale ha reiteratamente affermato che il processo penale, per garantire la parità delle parti e i diritti dell’imputato, pretende una chiara separazione delle funzioni di chi giudica e di chi accusa, e nulla più.

E ha chiarito, in ben due occasioni, che la cd. separazione delle carriere ben potrebbe essere fatta a livello di legge ordinaria, come del resto è già accaduto, senza toccare la Costituzione.

3.Resta dunque smentito l’assunto che occorra separare le magistrature, e il Consiglio superiore della magistratura, per avere un giudice effettivamente terzo, come affermato dall’art. 111 della Costituzione in forza della modifica operata nel 1999.

La terzietà è al pari della imparzialità un connotato strutturale del giudice, come delineato nel nostro sistema ben prima che nel 1999 i due termini – terzietà e imparzialità – fossero menzionati espressamente in Costituzione.

È logicamente insostenibile anche solo paventare che il nostro sistema democratico non assicuri, ad oggi, un giudice effettivamente terzo.

Si tratta all’evidenza di suggestioni artificiose, che non reggono ad una lettura della giurisprudenza costituzionale formatasi in materia.

4.La riforma è dannosa. Mostra di non comprendere quale sia stato l’alto significato della unità della magistratura sì come voluta dalla Costituzione del 1948.

Esso consiste nell’attestazione chiara ed inequivoca che anche la magistratura inquirente è, e deve essere, una magistratura non di scopo, che non persegue un interesse diverso e ulteriore rispetto a quello che si realizza nel processo. Il pubblico ministero non perde e non vince a seconda che il processo si concluda con un’assoluzione o con una condanna. Su questo piano valoriale non è possibile scorgere una differenza con la figura del giudice.

Nell’unità della magistratura risiede un nucleo di garanzia per i diritti, che il riformatore non ha compreso e che avventatamente farà disperdere.

5.Un sistema ad azione penale obbligatoria, come è – e rimane – il nostro, ove il pubblico ministero deve procedere sol che la notizia di reato risulti fondata e non ha modo di orientarsi nella sua condotta in forza di valutazioni che attingano a interessi estranei al processo, non ha bisogno della separazione ed anzi dalla separazione rischia di patire un pericoloso squilibrio.

Il pubblico ministero separato rischia di diventare un corpo a sé, isolato e irragionevolmente ingigantito con l’attribuzione del potere di gestire le carriere dei suoi magistrati con un Consiglio superiore in cui sarà componente di maggioranza qualificata, due terzi rispetto ad un terzo di membri laici, mentre oggi è appena un sesto dell’intero ed unico Consiglio superiore.

Questo corpo separato, a forte e indotta vocazione autoreferenziale, dovrà essere in qualche modo controllato, e ciò potrà farsi senza ricorrere ad una ennesima, e nel breve periodo improbabile, revisione costituzionale.

6.Per intanto si introdurrà una forte gerarchia interna: il pubblico ministero assumerà la configurazione piramidale, con un vertice gerarchico, con il quale potrà facilmente dialogarsi senza creare vincoli di dipendenza con il Governo o con la Politica.

Quindi, si allenterà il rapporto di subordinazione funzionale della polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, secondo il modello del cd. avvocato dell’accusa più e più volte evocato dal Ministro Nordio.

Alla polizia giudiziaria, già oggi e da sempre gerarchicamente dipendente dal Governo, spetterà una più attiva presenza nelle indagini, senza più la direzione immediata del pubblico ministero; a quest’ultimo, autonomo e indipendente, competerà il ruolo di esperto consulente, da attivare magari su richiesta, a beneficio della polizia giudiziaria.

7.Pochi tratti di penna del legislatore ordinario, una volta approvata la riforma costituzionale, cambieranno lo scenario.

La magistratura penale verrà ridimensionata e probabilmente cesseranno le conflittualità che il mondo politico ha costantemente alimentato.

E ciò avverrà non perché avremo una giustizia più giusta, secondo un logorato slogan, ma perché la giustizia, ridimensionata nella sua azione da una separazione diretta all’indebolimento del suo ruolo, non sarà più in grado di disturbare il Potere.

*Magistrato

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