di Valeria Santoro*
“Solo sì vuol dire sì”. C’eravamo quasi. La riforma dell’articolo 609-bis, frutto di un accordo bipartisan, vuole inaugurare un nuovo paradigma nella tutela dell’autodeterminazione femminile. Una svolta che per le donne può rappresentare un riconoscimento pieno della propria libertà. Ma dopo il via libera della Camera il provvedimento è stato bloccato dal Senato
Il 12 novembre scorso, la Camera ha sancito che “senza consenso, è violenza sessuale”. Ora le donne italiane sanno di trovarsi davanti a una svolta. Il via libera unanime alla proposta di legge che riscrive l’articolo 609-bis del Codice penale nasce dall’accordo tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la segretaria del Pd, Elly Schlein, che hanno riconosciuto la necessità di mettere al centro la volontà della persona con un concetto chiarissimo di consenso “libero e attuale”. Il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, era atteso anche il via libera del Senato e invece con una clamorosa retromarcia l’accordo bipartisan è saltato. All’indomani delle regionali. Un passo indietro che ha portato Schlein a sentire Meloni per chiederle di “rispettare gli accordi”, evitando di far ricadere “sulla pelle delle donne” eventuali “rese dei conti post elettorali all’interno della maggioranza”. Con il freno alla legge sul consenso “libero e attuale”, è saltato quindi quel doppio “sì” con cui si puntava a completare il quadro giuridico per aumentare la tutela delle donne contro la violenza. L’unico sì arrivato, anche questo era atteso, è quello che ha introdotto il femminicidio come reato autonomo.
Il consenso come unico discrimine
Cosa prevede la riforma dell’articolo 609-bis? La nuova versione chiarisce cosa rientra nel perimetro della violenza sessuale. Il primo comma individua tre condotte che, in assenza del consenso “libero e attuale”, configurano il reato: il compiere atti sessuali su un’altra persona, il farli compiere e il farli subire. È una formulazione che amplia la tutela e riconosce la complessità delle dinamiche in cui spesso le donne si trovano coinvolte, includendo anche le situazioni in cui non è la vittima a essere toccata direttamente ma a essere costretta, ad esempio, a compiere atti su terzi. Il secondo comma conserva le fattispecie già previste – costrizione mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, e abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica – ma le integra in un impianto in cui il baricentro si sposta. Con questa riscrittura, infatti, è il consenso a diventare il criterio decisivo: senza una volontà espressa e presente qualunque atto sessuale acquisisce rilevanza penale. È una scelta che recepisce anche la giurisprudenza della Cassazione, che negli ultimi anni aveva chiarito come l’assenza di opposizione non potesse più essere interpretata come accettazione, sottolineando la necessità di verificare la libertà della decisione e l’assenza di condizionamenti.
La Convenzione di Istanbul
Il nuovo testo dialoga direttamente con la Convenzione di Istanbul, firmata nel 2011 e ratificata dall’Italia nel 2013, che rappresenta oggi il principale strumento internazionale contro la violenza sulle donne. La Convenzione non si limita a chiedere ai Paesi di punire le aggressioni sessuali, ma introduce una definizione che mette al centro la volontarietà: la violenza è costituita da “atti sessuali non consensuali” e il consenso, per essere valido, “deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona” e valutato nella sua specificità di “situazione e contesto”. Ciò significa riconoscere che paura, shock o contesti emotivamente complessi possono impedire alle donne di opporsi apertamente. Con la riforma questa lettura diventa finalmente norma e l’Italia entra nel gruppo dei Paesi europei che hanno scelto di definire lo stupro sulla base dell’assenza di consenso, proprio come Francia, Germania e Belgio.
I dati sulla violenza in Italia
Il quadro statistico conferma perché questa legge fosse urgente. Secondo l’ultimo report Istat, “La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia”, 6 milioni e 400mila donne – quasi una su tre – hanno subìto nel corso della vita una forma di violenza fisica o sessuale. Il 18,8% ha vissuto aggressioni fisiche, il 23,4% violenze di natura sessuale; tra queste, il 5,7% ha subìto stupri o tentati stupri. Il dato che colpisce di più le donne è quello relativo alla prossimità dell’autore: nel 63,8% dei casi lo stupratore è un partner o un ex partner, con un 59,1% che riguarda soprattutto le relazioni finite, spesso segnate da gelosia, controllo e dinamiche coercitive.
*Scrittrice e Giornalista MF- Milano Finanza
