Fondazione Marisa Bellisario

LAVORATORI NEGLI ORGANI SOCIETARI: IL NUOVO MODELLO DELLA LEGGE SBARRA

di Roberta Pierantoni*

Lo scorso 10 giugno è entrata in vigore la Legge 15 maggio 2025, n. 76, frutto di un disegno di legge di iniziativa popolare promosso dalla CISL nel 2023. La legge si propone un obiettivo ambizioso: attuare l’articolo 46 della Costituzione, che riconosce ai lavoratori il diritto di collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende.

Il provvedimento – noto anche come “Legge Sbarra”, in omaggio al suo promotore, l’ex segretario della CISL – disciplina la partecipazione dei dipendenti alla vita dell’impresa su quattro piani: gestionale, economico-finanziario, organizzativo e consultivo. Accanto a incentivi fiscali legati ai meccanismi premianti di distribuzione di utili o azioni ai dipendenti, la nuova Legge introduce commissioni paritetiche dedicate a innovazione e inclusione, consultazioni obbligatorie sulle decisioni strategiche, percorsi formativi per i delegati e l’istituzione, presso il CNEL, di una Commissione permanente incaricata di monitorare e diffondere le buone pratiche. Tre le novità più rilevanti la possibilità per i lavoratori di entrare a far parte degli organi di amministrazione e controllo delle società.

La legge – che si applica a tutte le imprese organizzate in forma societaria, comprese le società cooperative – non impone l’inserimento automatico dei lavoratori negli organi societari, ma apre la strada a questa possibilità. L’adesione è su base volontaria ma subordinata a due condizioni: la stipula di un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali e la modifica dello statuto della società per recepirlo. La partecipazione non è imposta dall’alto, ma costruita attraverso l’iniziativa congiunta delle parti sociali e dell’impresa.

Se in Italia la partecipazione gestionale dei lavoratori rappresenta un’esperienza nuova, in altri Paesi europei è una realtà consolidata. In Germania, il sistema della “Mitbestimmung” stabilisce che, nelle imprese con oltre 500 dipendenti, almeno un terzo dei membri del consiglio di sorveglianza sia nominato dai lavoratori, quota che arriva alla metà nelle aziende con più di 2.000 dipendenti. In Francia, le imprese con più di 1.000 dipendenti (o 5.000 a livello globale) sono obbligate a includere rappresentanti dei lavoratori negli organi di amministrazione o sorveglianza. In Svezia e Danimarca i lavoratori eleggono membri nei consigli di amministrazione sopra certe soglie dimensionali. Nei Paesi Bassi, pur in assenza di un diritto di accesso diretto ai consigli, i lavoratori partecipano attivamente attraverso consigli aziendali con poteri consultivi rafforzati. In questo scenario, l’Italia sceglie un approccio cauto ma significativo, che non impone obblighi ma abilita nuovi spazi di partecipazione.

La Legge 76/2025 prevede, in particolare, che i rappresentanti dei lavoratori possano entrare: (i) nel consiglio di amministrazione di tutte le società che non adottano il modello di governance dualistico (comprese le s.p.a. che adottano il modello tradizionale e quello monistico); (ii) nel comitato per il controllo sulla gestione nel caso di modello monistico; (iii) nel consiglio di sorveglianza, nel caso del modello dualistico. Il meccanismo di attivazione resta in ogni caso vincolato all’accordo collettivo e alla modifica statutaria.

Importante sottolineare che la legge non mira a “sindacalizzare” la governance, ma a promuovere un nuovo equilibrio partecipativo. I rappresentanti dei lavoratori inseriti negli organi societari saranno chiamati ad agire con autonomia, professionalità e responsabilità, partecipando alle decisioni strategiche nell’interesse della società, non per avanzare rivendicazioni. È un approccio che guarda alla qualità della partecipazione e alla costruzione di una cultura condivisa del governo d’impresa.

Resta tuttavia aperta la questione dell’attuazione concreta. Il nodo più complesso riguarda la compatibilità tra questa nuova disciplina e le normative specifiche previste per alcune categorie di società, in particolare quelle quotate. Le regole sul voto di lista, la tutela delle minoranze, la composizione di genere e i requisiti di indipendenza degli amministratori pongono vincoli significativi, non sempre facilmente conciliabili con l’inserimento di rappresentanti dei lavoratori. Serviranno quindi chiarimenti applicativi, eventualmente anche di natura regolamentare, per coordinare le diverse fonti normative e garantire un’applicazione effettiva, ma coerente, della legge.

Altre questioni aperte riguardano la ripartizione delle deleghe gestorie, le responsabilità degli amministratori-lavoratori, la loro posizione nei comitati consiliari e il raccordo con i principi ESG, sempre più centrali nella governance societaria. In questo contesto, un ruolo importante sarà svolto dalla Commissione permanente presso il CNEL, che dovrà non solo monitorare, ma anche guidare l’evoluzione di questi modelli attraverso linee guida, esempi virtuosi e promozione del dialogo tra le parti.

In conclusione, la Legge Sbarra rappresenta un passo significativo verso una democrazia economica più inclusiva, che riconosce al lavoro un ruolo proattivo nella vita dell’impresa. Ma si tratta solo di un punto di partenza: molto dipenderà dalla volontà delle imprese, dalla forza negoziale delle parti sociali e dalla capacità del sistema giuridico di armonizzare i nuovi strumenti con le regole esistenti. L’effettiva implementazione della partecipazione gestionale, pur abilitata dalla legge, resta una sfida che si giocherà nella pratica delle relazioni industriali e nella capacità del diritto di accompagnare il cambiamento.

* Consigliere di Amministrazione e Lead Independent Director di Banca Mediolanum.

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