Fondazione Marisa Bellisario

RAPPRESENTANZA DI GENERE NEI CONSIGLI REGIONALI: IL SENATO APPROVA

Ieri l’Assemblea di Palazzo Madama ha licenziato per la Camera, in prima lettura, il ddl n. 1556, recante disposizioni volte a garantire la parità della rappresentanza di genere nei consigli regionali; 170 senatori hanno votato a favore del provvedimento, tre contro e 48 si sono astenuti.
Nella scorsa XVI legislatura fu approvata la legge n. 215 del 2012, intesa a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli comunali (ed anche circoscrizionali, nei Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti) e nelle Giunte comunali e provinciali (dunque non i Consigli provinciali, materia che si ritenne di demandare alla cd. riforma delle Province, già allora in discussione). Per quanto riguarda le Regioni, quella legge poneva la disposizione di principio che le leggi regionali, disciplinanti il sistema di elezione del presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, promuovano “la parità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l’accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive”».
Si incideva qui sulla materia elettorale regionale, la quale è attribuita alla potestà legislativa concorrente e la legge non ritenne di andare oltre la formulazione di un principio cui le Regioni dovessero attenersi. Un diverso orientamento pare affermarsi adesso con il disegno di legge A.S. n. 1556 che contiene disposizioni analitiche e prescriventi. In particolare, il testo dispone che:
a) qualora la legge elettorale regionale preveda l’espressione di preferenze: in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale, e sia consentita l’espressione di almeno due preferenze, con una riservata a un candidato di genere diverso, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima;
b) qualora la legge elettorale non preveda l’espressione di preferenze: sia prevista l’alternanza tra candidati di genere diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
c) qualora la legge elettorale regionale preveda collegi uninominali: sia disposto l’equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.
Per quanto riguarda la composizione dei Consigli regionali, si rilevano diverse modalità onde conseguire un equilibrio della rappresentanza maschile e femminile.
Sono: quota di lista; preferenza di genere; alternanza di genere nella sequenza della lista.
Tutte le Regioni ad autonomia speciale hanno previsto la quota di lista.
Medesimo meccanismo è stato adottato da alcune – non tutte – Regioni a statuto ordinario.
L’espressione di preferenze alternate, come l’alternanza nella sequenza delle candidature, compaiono solo in alcune Regioni. Il risultato, però non è stato dei più brillanti ma soprattutto ha evidenziato fortissime differenze. Si va da Regioni, come Basilicata (nessuna donna su 20 consiglieri) o Calabria (1 donna su 31) a Regioni virtuose come Emilia Romagna (17 su 50) o Campania (11 su 51). Il provvedimento approvato ieri in prima lettura mira a invertire la rotta. Soprattutto in prospettiva di un Senato delle autonomie che sarà composto da rappresentanti di Regioni e Comuni. Il rischio è di rittrovari una Camera sempre più rosa e un Senato tutto al maschile.

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