ART. 1 - COSTITUZIONE
E' costituita, a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, la "FONDAZIONE MARISA BELLISARIO".

ART. 2 - SCOPO
La Fondazione ha per scopo la promozione di iniziative atte a promuovere soggetti sociali specifici e collettivi.
In particolare si propone la promozione di indagini sociali e settoriali, attività di formazione e culturali, ricerche, analisi di scenari, studi di fattibilità, indagini di marketing, consulenza tecnica, dossier giornalistici inerenti i temi della condizione femminile, della famiglia, degli anziani, degli stranieri residenti e non, degli handicappati e/o disabili, del territorio, della energia, dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'istruzione, nonchè delle problematiche inerenti i temi della convivenza civile e sociale.
L'attività di studio, ricerca e consulenza avrà come campi di intervento privilegiati i seguenti settori: politiche sociali, economia e lavoro, giurisdizione e finanze, comunicazione e media, pubblicità e servizi, ambiente e territorio, psicologia sociale e dell'età evolutiva. La Fondazione inoltre ha come scopo la promozione di servizi di consulenza inerenti la formazione, la selezione, la valutazione del potenziale, la pianificazione delle carriere, l'organizzazione aziendale.
La Fondazione, infine, promuove incontri, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento, pubblicazione di scritti periodici e monografici inerenti la promozione degli ambiti tematici precedentemente indicati. Potrà altresì organizzare la produzione di servizi intervenendo anche nell'eventuale commercializzazione degli stessi e dei beni, sua produzione e di terzi.
A tal fine la Fondazione, in particolare, promuove:
a) l'organizzazione e lo svolgimento del Premio Marisa Bellisario riservato alle donne che si sono particolarmente distinte nel campo dell'imprenditoria privata e pubblica;
b) si impegna a seguire la evoluzione della donna nel mondo del lavoro attivando anche altre iniziative di elevato valore sociale;
c) tiene ogni opportuno contatto con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici e privati comunque interessati alla propria attività;
d) organizza e svolge in Italia ed all'estero corsi di formazione , di promozione, sviluppo, inserimento nel mondo del lavoro, aggiornamento professionale ed a tal fine promuove e realizza, gestisce qualsiasi attività e strutture utili per il raggiungimento di tale scopo.

ART. 3 - SEDE
La Fondazione ha sede in Roma, Via delle Colonnette n. 26 A.

ART 4 - PATRIMONIO - MEZZI FINANZIARI
11 patrimonio della Fondazione è costituito coi fondi di cui all'atto costitutivo e potrà essere aumentato con donazioni, eredità, legati, erogazioni, specificamente destinati al patrimonio, che potranno pervenire alla Fondazione stessa nel corso della sua esistenza.
La Fondazione provvede alla sua attività con i proventi del patrimonio e con donazioni, eredità, legati, erogazioni, contributi e sottoscrizioni non specificamente destinati al patrimonio provenienti da persone giuridiche, di diritto pubblico o privato, e da persone fisiche, italiane o straniere, nonchè con proventi derivanti da ricerche effettuate dalla Fondazione o da diritti di autore.

ART. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE
Organi della Fondazione sono:
a. il Consiglio Generale;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Revisori.
Potranno inoltre essere nominati un Presidente Onorario e due Vicepresidenti.

ART. 6 - IL CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale si compone di membri permanenti e membri temporanei.
Sono membri permanenti i fondatori e le persone fisiche o giuridiche che siano cooptati come tali.
Sono membri temporanei le persone fisiche o giuridiche che siano cooptate dai membri permanenti per un periodo determinato.
Il Consiglio Generale:
a. determina ogni triennio il numero dei membri non di diritto del Consiglio Direttivo, e procede alla nomina di tali membri;
b. nomina i revisori dei conti;
c. delibera sui rendiconti di gestione sottopostigli dal Consiglio Direttivo;
d. delibera sulle eventuali modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o ciò sia richiesto dallo statuto, o da un terzo dei suo membri, o dal Consiglio Direttivo. La convocazione deve essere fatta con avviso spedito per posta raccomandata, fax o tele-fax almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare.
Sono ammesse le deleghe ad altro membro, ma nessuno può essere portatore di più di una delega.
Le riunioni sono validamente tenute quando siano presenti in proprio o per delega almeno un terzo dei membri permanenti.
Le deliberazioni di cui al punti a., b. e c. del precedente comma quarto sono prese col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; quelle di cui al punto d. dello stesso comma, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.
Alle riunioni del Consiglio Generale sono invitati a partecipare i componenti dei Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo si compone dei fondatori, che ne sono membri di diritto, e degli altri membri, persone fisiche, nominati ogni triennio dal Consiglio Generale nel numero da questo stabilito di volta in volta, con il limite che il numero complessivo dei membri del Consiglio Direttivo, compresi i fondatori, non può mai essere superiore a undici.
In caso di mancanza di un Consigliere, esso sarà sostituito per il periodo mancante alla scadenza da altro, nominato dallo stesso Consiglio Direttivo per cooptazione.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONI E POTERI
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza del Consiglio Generale, e prende tutti i provvedimenti idonei per attuare nel modo migliore gli scopi della Fondazione.
Il Consiglio Direttivo in particolare:
a. fissa le direttive dell'azione della Fondazione;
b. predispone e promuove studi e ricerche per gli scopi della Fondazione, e in particolare promuove, organizza e gestisce il Premio Marisa Bellisario, determinando i criteri di assegnazione dei premi;
c. può nominare, con i criteri che riterrà più idonei, un comitato deputato, nell'ambito del Premio Marisa Bellisario, all'assegnazione dei premi alle donne che si sono particolarmente distinte nel campo dell'imprenditoria privata e pubblica;
d. affida a persone singole o a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte relativi ai problemi connessi alla promozione della donna nel campo del lavoro;
e. predispone il conto annuale di previsione e determina la misura, le modalità e i termini dei contributi di cui potrà necessitare la Fondazione, oltre le proprie rendite patrimoniali;
f. predispone il rendiconto di ciascun anno di gestione e la relazione sullo stesso per il Consiglio Generale;
g. nomina nel suo seno un tesoriere, che redige il conto di previsione e il progetto di rendiconto annuale, gestisce la liquidità, controlla gli impegnativi di spese e coordina l'attività contabile della Fondazione;
i. può nominare, anche al di fuori dei suoi membri, un segretario generale, fissandone poteri e compenso.

ART. 9 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, il quale sarà tenuto a convocarlo anche quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.
La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, fatta con invito scritto spedito per posta raccomandata, fax o telefax, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Non sono ammesse deleghe.

ART. 10 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto ogni tre anni dal Consiglio Direttivo.
I1 Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
I1 Presidente è autorizzato a riscuotere contributi da enti pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali rilasciandone quietanza e riferendo al Consiglio Direttivo ed, ha facoltà, in caso di urgenza, di adottare i provvedimenti ritenuti necessari, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro di diritto più anziano, o in via subordinata dal Consigliere più anziano.