ART.
1 - COSTITUZIONE
E' costituita, a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice
Civile, la "FONDAZIONE MARISA BELLISARIO".
ART.
2 - SCOPO
La Fondazione ha per scopo la promozione di iniziative atte a
promuovere soggetti sociali specifici e collettivi.
In particolare si propone la promozione di indagini sociali e
settoriali, attività di formazione e culturali, ricerche,
analisi di scenari, studi di fattibilità, indagini di
marketing, consulenza tecnica, dossier giornalistici inerenti i
temi della condizione femminile, della famiglia, degli anziani,
degli stranieri residenti e non, degli handicappati e/o
disabili, del territorio, della energia, dell'ambiente,
dell'urbanistica e dell'istruzione, nonchè delle problematiche
inerenti i temi della convivenza civile e sociale.
L'attività di studio, ricerca e consulenza avrà come campi di
intervento privilegiati i seguenti settori: politiche sociali,
economia e lavoro, giurisdizione e finanze, comunicazione e
media, pubblicità e servizi, ambiente e territorio, psicologia
sociale e dell'età evolutiva. La Fondazione inoltre ha come
scopo la promozione di servizi di consulenza inerenti la
formazione, la selezione, la valutazione del potenziale, la
pianificazione delle carriere, l'organizzazione aziendale.
La Fondazione, infine, promuove incontri, conferenze, seminari,
corsi di aggiornamento, pubblicazione di scritti periodici e
monografici inerenti la promozione degli ambiti tematici
precedentemente indicati. Potrà altresì organizzare la
produzione di servizi intervenendo anche nell'eventuale
commercializzazione degli stessi e dei beni, sua produzione e di
terzi.
A tal fine la Fondazione, in particolare, promuove:
a) l'organizzazione e lo svolgimento del Premio Marisa
Bellisario riservato alle donne che si sono particolarmente
distinte nel campo dell'imprenditoria privata e pubblica;
b) si impegna a seguire la evoluzione della donna nel mondo del
lavoro attivando anche altre iniziative di elevato valore
sociale;
c) tiene ogni opportuno contatto con le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici e privati comunque
interessati alla propria attività;
d) organizza e svolge in Italia ed all'estero corsi di
formazione , di promozione, sviluppo, inserimento nel mondo del
lavoro, aggiornamento professionale ed a tal fine promuove e
realizza, gestisce qualsiasi attività e strutture utili per il
raggiungimento di tale scopo.
ART.
3 - SEDE
La Fondazione ha sede in Roma, Via delle Colonnette n. 26 A.
ART
4 - PATRIMONIO - MEZZI FINANZIARI
11 patrimonio della Fondazione è costituito coi fondi di cui
all'atto costitutivo e potrà essere aumentato con donazioni,
eredità, legati, erogazioni, specificamente destinati al
patrimonio, che potranno pervenire alla Fondazione stessa nel
corso della sua esistenza.
La Fondazione provvede alla sua attività con i proventi del
patrimonio e con donazioni, eredità, legati, erogazioni,
contributi e sottoscrizioni non specificamente destinati al
patrimonio provenienti da persone giuridiche, di diritto
pubblico o privato, e da persone fisiche, italiane o straniere,
nonchè con proventi derivanti da ricerche effettuate dalla
Fondazione o da diritti di autore.
ART.
5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE
Organi della Fondazione sono:
a. il Consiglio Generale;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Revisori.
Potranno inoltre essere nominati un Presidente Onorario e due
Vicepresidenti.
ART.
6 - IL CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale si compone di membri permanenti e membri
temporanei.
Sono membri permanenti i fondatori e le persone fisiche o
giuridiche che siano cooptati come tali.
Sono membri temporanei le persone fisiche o giuridiche che siano
cooptate dai membri permanenti per un periodo determinato.
Il Consiglio Generale:
a. determina ogni triennio il numero dei membri non di diritto
del Consiglio Direttivo, e procede alla nomina di tali membri;
b. nomina i revisori dei conti;
c. delibera sui rendiconti di gestione sottopostigli dal
Consiglio Direttivo;
d. delibera sulle eventuali modifiche statutarie proposte dal
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del
Presidente, che lo presiede, ogni qualvolta questi lo ritenga
opportuno, o ciò sia richiesto dallo statuto, o da un terzo dei
suo membri, o dal Consiglio Direttivo. La convocazione deve
essere fatta con avviso spedito per posta raccomandata, fax o
tele-fax almeno otto giorni prima di quello fissato per la
riunione e deve contenere l'ordine del giorno delle materie da
trattare.
Sono ammesse le deleghe ad altro membro, ma nessuno può essere
portatore di più di una delega.
Le riunioni sono validamente tenute quando siano presenti in
proprio o per delega almeno un terzo dei membri permanenti.
Le deliberazioni di cui al punti a., b. e c. del precedente
comma quarto sono prese col voto favorevole della maggioranza
degli intervenuti; quelle di cui al punto d. dello stesso comma,
con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.
Alle riunioni del Consiglio Generale sono invitati a partecipare
i componenti dei Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori.
ART.
7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo si compone dei fondatori, che ne sono
membri di diritto, e degli altri membri, persone fisiche,
nominati ogni triennio dal Consiglio Generale nel numero da
questo stabilito di volta in volta, con il limite che il numero
complessivo dei membri del Consiglio Direttivo, compresi i
fondatori, non può mai essere superiore a undici.
In caso di mancanza di un Consigliere, esso sarà sostituito per
il periodo mancante alla scadenza da altro, nominato dallo
stesso Consiglio Direttivo per cooptazione.
ART.
8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONI E POTERI
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per gli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di
competenza del Consiglio Generale, e prende tutti i
provvedimenti idonei per attuare nel modo migliore gli scopi
della Fondazione.
Il Consiglio Direttivo in particolare:
a. fissa le direttive dell'azione della Fondazione;
b. predispone e promuove studi e ricerche per gli scopi della
Fondazione, e in particolare promuove, organizza e gestisce il
Premio Marisa Bellisario, determinando i criteri di assegnazione
dei premi;
c. può nominare, con i criteri che riterrà più idonei, un
comitato deputato, nell'ambito del Premio Marisa Bellisario,
all'assegnazione dei premi alle donne che si sono
particolarmente distinte nel campo dell'imprenditoria privata e
pubblica;
d. affida a persone singole o a speciali commissioni lo studio
di determinate questioni, progetti, proposte relativi ai
problemi connessi alla promozione della donna nel campo del
lavoro;
e. predispone il conto annuale di previsione e determina la
misura, le modalità e i termini dei contributi di cui potrà
necessitare la Fondazione, oltre le proprie rendite
patrimoniali;
f. predispone il rendiconto di ciascun anno di gestione e la
relazione sullo stesso per il Consiglio Generale;
g. nomina nel suo seno un tesoriere, che redige il conto di
previsione e il progetto di rendiconto annuale, gestisce la
liquidità, controlla gli impegnativi di spese e coordina
l'attività contabile della Fondazione;
i. può nominare, anche al di fuori dei suoi membri, un
segretario generale, fissandone poteri e compenso.
ART.
9 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte l'anno e
comunque ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal
Presidente, il quale sarà tenuto a convocarlo anche quando ne
sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri con
l'indicazione degli argomenti da trattare.
La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, fatta
con invito scritto spedito per posta raccomandata, fax o
telefax, almeno otto giorni prima della data fissata per la
riunione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente
la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Non sono ammesse deleghe.
ART.
10 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto ogni tre anni dal Consiglio Direttivo.
I1 Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di
fronte ai terzi ed in giudizio.
I1 Presidente è autorizzato a riscuotere contributi da enti
pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali
rilasciandone quietanza e riferendo al Consiglio Direttivo ed,
ha facoltà, in caso di urgenza, di adottare i provvedimenti
ritenuti necessari, salvo ratifica da parte del Consiglio
Direttivo.
In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono
esercitate dal membro di diritto più anziano, o in via
subordinata dal Consigliere più anziano.
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